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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.45.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.45.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito provinciale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro».