Al comma 1 , lettera a), dopo le parole: a responsabilità limitata, aggiungere le seguenti: Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società. Le attività delle società capitali quali titolari di farmacia, sono incompatibili con qualsiasi altra attività da esse esplicata nel settore della produzione, distribuzione intermedia e informazione scientifica del farmaco.