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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.33.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.33.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di capitali di cui al precedente periodo possono detenere fino ad un massimo di quote, della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

  Conseguentemente:
  1. sopprimere la lettera e);
  2. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «2. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, che a partire dal 1o gennaio 2016:
   a) abbassa il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;
   b) stabilisce modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per l'abilitazione alla titolarietà. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.»