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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.22.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.22.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di citi al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.
  4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.
  6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti».

ident. 32.47.