Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. È istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare i fenomeni distorsivi ed irregolari presenti nel settore del trasporto persone ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori nazionali.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.
3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei trasporti.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.