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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.092.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.092.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis».