Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.