Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 2:
a) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;
b) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;
2. all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1.»;
3. all'articolo 5, comma 1:
a) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;
b) la lettera c) è soppressa;
4. all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dai seguente: «2. il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno dei quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».