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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.089.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.089.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 2:
   a) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;
   b) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;
  2. all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1.»;
  3. all'articolo 5, comma 1:
   a) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;
   b) la lettera c) è soppressa;
  4. all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dai seguente: «2. il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno dei quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».