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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.083.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.083.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

  1. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere, come disciplinate dalle regioni e province autonome, devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
  3. I redditi derivanti dall'esercizio delle attività ricettive «affittacamere», «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si considerano redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) ed implicano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese se le relative attività sono esercitate per più di trenta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi, ed in ogni caso quando le stesse costituiscono oggetto di offerta al pubblico mediante i normali canali commerciali, anche telematici.
  4. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

ident. 32.0126.32.05.