Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 33
(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo le parole «si applica il disposto dell'articolo 8, comma 4» sostituire le parole da «per tali prodotti» fino a «praticata in Italia» con: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica».