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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.078.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.078.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Attivazione del dossier farmaceutico).

  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:
  2. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delie regole tecniche del sistema pubblico di connettività.