Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Farmacia dei servizi).
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni.
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.».
3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
c-ter) Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi.