Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 33
(Requisiti per il trasferimento l'assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia).
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, dopo le parole: «per il trasferimento» sono aggiunta le seguenti: «l'assegnazione e l'acquisizione», dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di quote delle società di cui all'articolo 7 dello legge 8 novembre 1991 n. 362», dopo le parole: «ai fini» sono aggiunte le parole: «dell'assegnazione e» e dopo le parole: «della titolarità di una farmacia» sono aggiunte le seguenti: «e di quote delle società di coi all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362».