Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'Aifa non potrà stipulare accordi con le cause farmaceutiche che rechino clausole di riservatezza o qualsiasi elementi i riferimento che tenda a limitare la piena assoluta trasparenza degli atti.
b) l'Aifa è tenuta a pubblicare integralmente sul sito istituzionale e su quello del Ministero della salute, le decisioni prese in materia di autorizzazione in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi nonché del Comitato tecnico scientifico dell'Aifa;
c) l'Aifa assume tutte le iniziative e gli atti necessari alla piena ed integrale attuazione delle disposizioni recate dalla Direttiva 89/105/CEE e in invia annualmente una relazione alle competenti commissioni parlamentari nella quale sono indicate in dettaglio le motivazioni delle scelte operate dal Comitato tecnico scientifico e dal Comitato rimborsi e prezzi.
d) l'Aifa avvia tutte le opportune e necessarie iniziative affinchè l'Agenzia Europea dei Medicinali ( E.M.A.) pubblichi tutti i dati inerenti alle decisioni prese in materia di approvazione dei farmaci ivi comprese le informazioni relative al nuovo farmaco se questi è sovrapponibile o migliore rispetto ad altri già presenti sul mercato;
e) il Ministero della salute al fine della attuazione dell'Accordo di aggiudicazione congiunta, stipulato a Bruxelles il 16 ottobre 2014 adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'acquisto di vaccini e farmaci antivirali, la procedura di aggiudicazione degli appalti sulla base del citato Accordo, contestualmente determina le modalità per la pubblicazione sul sito del Ministero della salute le procedure e gli atti integrali di acquisto dei farmaci e vaccini antivirale, nonché le prescrizioni ivi riportate.