Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte dei medicinali non coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti dal medesimo brevetto, nonché da parte dei medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del budget assegnato alle aziende titolari delle relative AIC è ripartita, ai fini del ripiano, a lordo IVA, tra le medesime aziende nel limite massimo delle rispettive quote di mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concorrono alla ripartizione del ripiano dell'eventuale sforamento decorsi 24 mesi dalla loro immissione in commercio».