stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.062.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.062.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 8-quinquies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e nei limiti di spesa programmati, le regioni e le aziende sanitarie locali, al fine di una effettiva trasparenza ed accessibilità, individuano i soggetti accreditati con cui stipulare accordi contrattuali per l'assegnazione delle risorse disponibili anche sulla base dei seguenti criteri:
   a) Capacità di erogazione delle singole aziende sanitarie locali tenuto conto del rapporto tra bacino di utenza e le richieste assistenziali;
   b) Dislocazione territoriale dei soggetti accreditati al fine di una più efficiente ed appropriata allocazione dei medesimi nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento;
   c) Sottoscrizione di un precedente contratto;
   d) Esito positivo delle verifiche in relazione al volume e all'appropriatezza dell'attività svolta e della qualità dei risultati conseguiti;
   e) Il rispetto dei limiti di spesa e l'ottemperanza ai vincoli contrattuali;
   f) Potenzialità di erogazione da parte di soggetti interessati in relazione alla dotazione tecnologica, alla presenza di personale qualificato, all'efficace ed efficiente collegamento al Centro Unico di Prenotazione (CUP), la maggiore accessibilità alle prestazioni sanitarie, l'accertata correttezza del rapporto con l'utenza.