Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).
1. Le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito internet, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.
2. Il mancato rispetto della disposizione di cui comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende sanitarie comporta la decadenza del direttore generale nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.