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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.055.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.055.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione).

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 81, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente comma:
  5. È consentito a soggetti terzi di produrre principi attivi e medicinali coperti da certificati complementari di protezione ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009, al solo fine di consentire lo stoccaggio di tali principi attivi e medicinali per la futura commercializzazione dopo lo scadere del relativo certificato complementare di protezione e l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale o del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo nonché del medicinale non costituisce contraffazione del relativo brevetto o certificato complementare di protezione in conformità alle normative vigenti.
   b) La rubrica dell'articolo 81 è sostituita dalla seguente: «Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 e produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione».

   c) L'articolo 200 è abrogato.

  2. L'attività di cui all'articolo 81, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 30 del 2005, come sostituita dalla presente legge, è sottoposta a costante monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo tecnico composto da Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, AIFA e AGENAS. L'attività di tale tavolo dovrà essere presentata all'interno di appositi verbali pubblicati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo, sui vari siti istituzionali.