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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.054.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.054.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Integrazioni al Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219).

  1. Al comma 4 dell'articolo 124 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo le parole: «alle regioni e all'AIFA» sono aggiunte le parole: «e pubblicati sui siti istituzionali delle strutture sanitarie interessate nell'apposita sezione “amministrazione trasparente”. La pubblicazione deve avere cadenza trimestrale».
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 è aggiunto il comma 11:
  11. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle richieste l'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale un documento riguardante l'analisi delle autorizzazioni concesse.

  3. Il comma 5 dell'articolo 147 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, è sostituito dal seguente:
  5. Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da cinque a diecimila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna comporta per il medico la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo paria tre anni mentre per il farmacista è prevista la perdita della titolarità dell'esercizio. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione dell'ammenda da cinque a diecimila euro.