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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.035.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.035.

  Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici).

  1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.