Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure di trasparenza in capo alle strutture sanitarie accreditate).
1. Le Regioni garantiscono la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che indichino le attività svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.