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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0125.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0125.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33.

  1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi di diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza e delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di medicine complementari 2014-2023, con decreto del Ministro della salute da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le competenze attribuite ai praticanti l'osteopatia.
  2. All'attuazione del presente articolo l'amministrazione interessata provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.