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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0121.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0121.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Profilo professionale del podologo)

  1. In deroga all'articolo 4, comma 2, della legge 29 febbraio 1999, n. 42, coloro i quali abbiano conseguito un titolo o un attestato, entro il 17 marzo 1999, nel rispetto della normativa vigente prima della istituzione del profilo sanitario di podologo, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 666, ed abbiano svolto attività anche in forma di impresa e di carattere non sanitario, possono comunque continuare a svolgere l'attività cui detto titolo o attestato si riferiva.