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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0109.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0109.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  2. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE , relativa ai servizi del mercato interno", gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 100 metri.