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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0107.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0107.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Servizi tecnologici per la mobilità).

  1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogataci di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogataci di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3».