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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0104.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0104.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES), costituite in un territorio delimitato e chiaramente identificato nel quale le aziende possono beneficiare di regimi particolari.
  2. La finalità della presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nelle ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo io sviluppo economico e l'occupazione.
  3. Nelle aree logistico-industriali sono istituite ZES se collegate funzionalmente ad un porto di rilevanza internazionale. A tal fine fruiscono del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale e occupazione in base alle politiche di coesione 2007-2013 dell'Unione europea.
  4. Ciascuna regione, trascorsi almeno tre anni dall'inizio della sperimentazione di cui al comma 28 del presente articolo, può definire i limiti spaziali della ZES e gestisce i rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo delle aree che sono annesse alla ZES. Le imprese già presenti nel territorio di riferimento, all'atto dell'istituzione della ZES, continuano a godere degli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  6. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZES sono consentite le attività di:
   a) importazione di merci;
   b) deposito di merci;
   c) confezionamento di merci;
   d) trasformazione di merci;
   e) assemblaggio di merci;
   f) riesportazione di merci.

  7. Nella ZES sono vietati:
   a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
   b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
   c) la fabbricazione di armi;
   d) la produzione di tabacco.
   e) produzione di cannabis indica, sativa o ibrida per fini non terapeutici.

  8. All'interno della ZES non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.
  9. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.
  10. Le imprese già presenti nel territorio interessato all'atto dell'istituzione della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese.
  11. L'attuazione e la gestione della ZES sono affidate a una società che può essere pubblica, privata o mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione ospitante, ferme restando le competenze che la normativa dell'Unione europea e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.
  12. Alla società di cui al comma 1 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti pubblici economici, imprese private, imprese private in proprietà pubblica e singoli investitori.
  13. Rientrano nei compiti del soggetto giuridico di cui al comma 11:
   a) la predisposizione di un piano delle attività nella ZES;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico nella ZES che assicuri il confronto con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative nella ZES;
   e) la lottizzazione dei terreni della ZES;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZES;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZES;
   h) la promozione sistematica della ZES nei confronti dei potenziali investitori esteri;
   i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZES.

  14. Alla regione nella quale è istituita la ZES spetta la presidenza degli organi direttivi della medesima ZES.
  15. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 5 le seguenti competenze:
   a) la decisione autorizzatoria sulle richieste d'insediamento e di realizzazione di immobili nella ZES da parte di imprese e di società;
   b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
   c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;
   d) la costituzione di società private, pubbliche, miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della ZES;
   e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici economici per prestazioni di servizi finalizzati;
   f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della ZES;
   g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

  16. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c), del comma 1, l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie, lo sviluppo della ricerca tecnologica e la tutela ambientale.
  17. Le nuove imprese nazionali, estere o miste che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge accedono ai benefici, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile e godono dell'esenzione dal pagamento della imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella ZES godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
  18. Le imprese di cui al comma 17 possono fruire delle seguenti ulteriori agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

  19. Le imprese che operano nella ZES beneficiano dell'esenzione totale dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione, l'esportazione, il consumo e la circolazione dei prodotti che entrano e sono lavorati nella ZES e che sono esportati dalla stessa ZES.
  20. Alle imprese già presenti nel territorio interessato all'atto della costituzione giuridica della ZES si applicano le medesime agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l'IRAP l'esecuzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  21. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le nuove e vecchie imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni fiscali già concesse e godute;
   b) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti di una percentuale del fatturato di ciascun esercizio stabilita con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

  22. Le imprese che operano nella ZES godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
  23. Le regioni comunicano annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione.
  24. L'efficacia della disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  25. La verifica sull'attività delle ZES è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione delle singole ZES sulla base di indicatori predefiniti quali:
   a) il numero di imprese insediate;
   b) l'occupazione creata;
   c) il volume di affari;
   d) l'entità dei benefici consuntivati.

  26. Previa intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia è istituito, in via sperimentale per un periodo di tre anni, un distretto nelle città di Trieste e Gorizia per l'istituzione di una ZES. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  27. Trascorso il periodo triennale della sperimentazione, il MISE valuterà con provvedimento pubblico i risultati ottenuti in base alle norme contenute nel presente articolo. In caso di valutazione con esito positivo, le disposizioni contenute nel presente articolo entreranno in vigore su tutto il territorio nazionale trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MISE.
  28. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  29. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.