Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. Sostituire il comma 4, articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 con il seguente:
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 2.000.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 4.000.000,00 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.