Dopo l'articolo 32 aggiungere i seguenti:
Art. 32-bis.
(Comunicazione di Convegni o congressi e altri incontri riguardanti gli integratori alimentari).
1. Ogni impresa produttrice di integratori alimentari inclusi nell'apposito registro compilato dal Ministero della Salute che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di integratori alimentari della stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere all'AIFA, competente per analoghe segnalazioni in ambito farmaceutico, almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell'iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e gli integratori di cui l'impresa è titolare, programma e razionale della manifestazione;
e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entità e le modalità dello stesso, nonché eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più imprese produttrici di integratori alimentari, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica.
4. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L'ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, ne presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità della manifestazione. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'AIFA e pubblicati sui siti istituzionali delle strutture sanitarie interessate nell'apposita sezione «amministrazione trasparente». La pubblicazione deve avere cadenza trimestrale.
5. L'impresa può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento. L'impresa o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA il consuntivo analitico delle spese.
6. L'AIFA non autorizza manifestazioni all'estero. Per quelle che comportano, per l'impresa organizzatrice,un onere superiore a 15.000,00 euro, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quaranta cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di integratori alimentari, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di medici e farmacisti su tematiche comunque attinenti gli integratori alimentari.
9. Le imprese di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono agli integratori alimentari dalle stesse prodotti o commercializzati, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri integratori alimentari.
10. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle richieste giunte presso l'apposito ufficio l'AIFA, quest'ultima pubblica sul proprio sito istituzionale un documento riguardante l'analisi delle autorizzazioni concesse.
Art. 32-ter.
(Informazione e presentazione di integratori alimentari).
1. Nei quadro dell'attività di informazione e presentazione degli integratori alimentari svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore non superiore a 5 euro e comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.
2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
3. Chiunque, in violazione del comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da cinque a dieci mila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione del comma 2, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna comporta per il farmacista la perdita della titolarità dell'esercizio.
Art. 32-quater.
(Tracciabilità e monitoraggio degli integratori alimentari).
1. L'indicazione all'utilizzo di integratori alimentari da parte di professionisti autorizzati a prescrivere medicinali deve avvenire attraverso ricetta al fine di una corretta tracciabilità e monitoraggio.