Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione».