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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.018.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Il comma 4 dell'articolo 66 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 80.000,00; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000,00 e fino a euro 420.000,00; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000,00 e fino a euro 505.000,00».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.