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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.015.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.015.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da società tra professionisti).

  1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.
  2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma 1, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.

ident. 31.01.