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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi).

  1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dei commi 1 e 2, non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».