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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.97.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.97.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
  imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, sia in sede di rinnovo che di muovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, a tutti i contraenti/assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni.