Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, alle lettere d), e) ed f), inserire, infine, il seguente periodo: Le imprese possono prevedere clausole di riduzione del risarcimento spettante all'assicurato, nel caso quest'ultimo, in caso di sinistro, non adempia agli obblighi contrattuali derivanti dalle condizioni che hanno dato origine allo sconto.