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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.91.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.91.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  41-bis. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto pari ad almeno il 50 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui rassicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.