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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.66.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2015  [ apri ]
3.66.(nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e conseguentemente sopprimere il comma 4;
   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
    1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
    11-bis. Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
    1-ter. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, condividono apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità.