Al comma 1, capoverso Art. 132-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere le seguenti parole: Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in presenza;
b) alla lettera b) dopo le parole: utilizzo dei dati raccolti sopprimere le parole: in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri;
c) sopprimere la lettera d);
d) sopprimere la lettera e).