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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.017.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento vetture da competizione rally ed assicurazione).

  1. Dopo l'articolo 60 al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 60-bis.
(Vetture stradali da competizione).

  1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati e rispondenti alle normative tecniche emesse dalla Fia e dalla federazione nazionale.
  2. Rientrano nella categoria delle vetture stradali da competizione gli autoveicoli rispondenti alle normative tecniche e sportive emesse dalla FIA e dalla Federazione nazionale e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli devono risultare omologati dalla Fia ed essere in possesso del Passaporto Tecnico emesso dalla Federazione competente.
  3. I veicoli stradali da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:
   a. Devono essere rispondenti ai dettami tecnici emessi dalla Fia e dalla Federazione nazionale;
   b. In fase di riconoscimento dello status di vetture da competizione, in concomitanza con il rilascio del Passaporto Tecnico emesso dalla Federazione sportiva, devono effettuare una verifica della corrispondenza con i dettami previsti dalla Fiche di omologazione, richiesta dalla Casa Costruttrice, presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C in presenza di un Commissario Tecnico delegato dalla Federazione Automobilistica;
   c. Sono esentati dalle revisioni periodiche di cui all'articolo 80 del C.d.S.;
   d. Devono sottoscrivere una polizza assicurativa R/C obbligatoria per la circolazione stradale con esclusione dei percorsi compresi dalle manifestazioni alle quali risulteranno iscritte e verificate e per le quali il promotore, in base all'articolo 9, comma 6 C.d.S. sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.

  4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Trasporti emanerà un apposito Decreto regolamentare con il quale verranno stabiliti i requisiti necessari per la circolazione di tali vetture, le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
  Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti ed il riconoscimento della qualifica di vettura da competizione sulla carta di circolazione.
  5. Conseguentemente è abrogato il comma 4-bis dell'articolo 9 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.