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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
29.05.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture con conducente al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità dell'Imprese, l'economicità dei servizi nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese del settore e l'occupazione giovanile, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

  1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti vincoli esclusivamente per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento costituzionale e comunitario.
  2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali.

Art. 29-ter.
(Abrogazioni).

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.