Dopo l'articolo aggiungere seguente:
Art. 29-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblica non di linea).
1. Alla legge 15 gennaio 1392, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
b) l'articolo 5-bis è abrogato;
c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio dei comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.