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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
28.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

  1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 52.

  Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
  Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

  2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».

  3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.