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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.014.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
28.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
  3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'assunzione del maso chiuso, nonché relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari aventi ad oggetto controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.