Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione al massimo di 7.000 abitanti».