Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando per la complessità e la natura della prestazione non sia possibile prevederne con esattezza il costo, il professionista è tenuto a comunicare al cliente in forma scritta tutti i parametri e criteri di determinazione dei compenso e gli altri elementi che possono incidere sull'ammontare dello stesso».