Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
Art. 21.
(Obbligo di iscrizione alla previdenza forense. Incompatibilità dei pensionati).
1. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non può prevedere dei minimi contributivi obbligatori per i propri iscritti, potendosi calcolare la contribuzione solo ed esclusivamente in riferimento percentuale al reddito dichiarato. 1 contributi percentuali a carico di coloro che già ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono uguali ai contributi degli iscritti non percettori di prestazioni previdenziali».