Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
Art. 21.
(Obbligo di iscrizione alla previdenza forense. Incompatibilità dei pensionati).
1. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non può prevedere dei minimi contributivi obbligatori per i propri iscritti, potendosi calcolare la contribuzione solo ed esclusivamente in riferimento percentuale al reddito dichiarato. I contributi percentuali a carico di coloro che già ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono aumentati della metà.
3. Coloro che ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono incompatibili con le nuove nomine di curatore fallimentare, custode giudiziario, delegato alla vendita, arbitro, commissario giudiziale, amministratore di beni ed amministratore giudiziario.