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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
25.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Obbligo a contrarre mutui e finanziamenti).

  1. Gli istituti bancari e gli intermediari finanziari stabiliscono preventivamente le condizioni di erogazione dei mutui e dei finanziamenti.
  2. Gli istituti bancari e gli intermediari finanziari sono tenuti ad accettare le richieste di erogazione di mutui e finanziamenti presentati secondo le condizioni di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dalle banche dati di settore e dagli archivi informatici a loro disposizione.
  3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 risulti che le informazioni fornite dal richiedente non siano corrette o veritiere gli istituti bancari e gli intermediari finanziari non sono tenuti ad accettare le richieste loro presentate.