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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
25.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.».