Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.