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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
24.02.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

Art. 117-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

  1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.